Introduzione

Checklab collabora con partners presenti sul mercato come Ente terzo tipo “A” ai sensi della 17020/2012 Accreditati da “ACCREDIA” e dal Ministero dello Sviluppo Economico rispettivamente per i servizi di Verifica progetti ai fini della validazione e del Controllo Tecnico in fase di esecuzione ai fini del rilascio di polizza decennale postuma, Verifiche di impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01* e di tutte le attività di Assistenza Tecnica per cui è necessario il supporto di un Organismo che sia”super partes” come ad esempio il supporto al Responsabile Unico del Procedimento*, e/o verifiche elettromedicali*.

Servizi Offerti

  • Verifica del progetto ai fini della validazione:

Verifica del progetto ai fini della validazione ( D. lgs 50/2016, ex D.lgs.163/06 e DPR 207/10) È il servizio di verifica dei progetti finalizzati alla validazione da parte del R.U.P. prima di avviare l’iter per l’appalto dei lavori. Prevede che le Stazioni Appaltanti debbano verificare la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente, il tutto nei modi, nei termini e con le modalità stabilite dal D. lgs 50/2016.

Obiettivo della verifica:

La verifica del progetto è la fase analitica e ingegneristica che serve a mettere in luce tutte le caratteristiche di qualità (o di carenza di qualità) del progetto al fine di pervenire alla redazione finale di un progetto adeguato agli scopi che la stazione appaltante si prefigge. Serve, quindi a stabilirne la coerenza con il contesto normativo a cui deve rispondere, l’adeguatezza a soddisfare le esigenze per le quali è stato concepito, la congruità dal punto di vista economico, la sua realizzazione e cantierabilità (se si tratta di un progetto esecutivo) ovvero atto a generare il successivo livello approfondito di progettazione (livello definitivo se il progetto oggetto di verifica è un preliminare; livello esecutivo se il progetto oggetto di verifica è un definitivo).

  • Controllo Tecnico delle Costruzioni

Il Controllo Tecnico si suddivide in tre macro fasi come di seguito riportare:

1. Fase di progettazione, nella quale  si rilascia un parere sull’affidabilità delle soluzioni tecniche previste in progetto attraverso l’emissione di un Verbale di Verifica Progetto, dopo aver analizzato i seguenti aspetti:

  • Prescrizioni della normativa cogente;
  • Specifiche di buona pratica progettuale;
  • Specifiche del cliente

2. Fase di realizzazione, nella quale si rilascia uno o più verbali di Controllo in Corso d’Opera finalizzato a garantire la qualità delle opere svolte, prendendo in esame i seguenti aspetti:

  • Conformità delle opere al progetto
  • Adeguatezza dei materiali impiegati
  • Conformità delle opere alle regole di buona pratica esecutiva.

3. Fase conclusiva, nella quale si emette il rapporto di controllo finale sulla base dei verbali emessi nelle precedenti attività.

  • Controllo tecnico edilizia privata

IL D.lgs. n° 122/05, in attuazione alla Legge n°210/04, ha introdotto l’istituto della “polizza decennale postuma” a tutela dei diritti patrimoniali dei soggetti acquirenti di immobili da costruire. Infatti, la legge impone al costruttore, oltre alla esibizione di una fidejussione a copertura di eventuale crisi economica dell’impresa, anche una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura di eventuali danni materiali e diretti all’immobile derivanti da rovina totale o parziale, oppure derivanti da gravi difetti costruttivi, per vizi del suolo o difetto di costruzione che si dovessero manifestare successivamente alla stipula dell’atto pubblico di trasferimento, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto il costruttore ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile.

Per la stipula della polizza le Compagnie di Assicurazione richiedono rapporti di ispezione in corso d’opera in conformità alla norma UNI 10721 :

  • Servizio di Controllo Tecnico per nuove costruzioni
  • Criteri per l’affidamento dell’incarico e sviluppo dei servizi

effettuati da Organismo accreditato di tipo A che garantiscono terzietà e indipendenza.

  • Controllo tecnico edilizia pubblica

L’obbligo della “polizza decennale postuma” a carico dell’esecutore dei lavori, oltre che della responsabilità civile verso terzi, è stato ripreso dall’art. 129 del D.lgs. n° 163/06 come modificato dal D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016, a copertura dei rischi derivanti dalla rovina totale o parziale o da rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per le opere pubbliche. Il limite minimo per tali polizze è stato fissato, con D.M. LL.PP. del 1.12.2000, in 12.000.000,00 di euro. Viene richiesto che il controllo tecnico delle opere sia affidato ad un Organismo di Controllo Tecnico accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che opera ai sensi della norma UNI 17021.

Ai sensi dell’art. 31 c.7 del Dlgs 50/16 (nell’impostazione e gestione delle procedure di appalto e nella gestione della fase di verifica di anomalia delle offerte). L’attività di supporto al RUP riguarda le seguenti fasi:

  • Individuazione della tipologia di procedura da adottare, fornendo diverse soluzioni (comprese ipotesi di finanziamento delle opere), servizi e forniture mediante ricorso al mercato privato; il tutto predisponendo le bozze dei documenti di gare e dei modelli da mettere a disposizione del RUP.
  • Predisposizione della documentazione di gara, fornendo la documentazione fondamentale quale, bando e disciplinare di gara, lettere di invito, bozze di contratto d’appalto e tutta la modulistica necessaria per partecipare alla gara di appalto.
  • Supporto tecnico e legale durante lo svolgimento delle operazioni di gara, mettendo a disposizione del RUP un legale esperto in materia di contrattualistica pubblica da nominare come membro di commissione o comunque che garantirà in tempo reale un supporto per le eventuali controversie che potrebbero sorgere.
  • Supporto al RUP in fase esecutiva, fornendo assistenza nella verifica del corretto andamento dei lavori e di eventuali riserve, richieste della stazione, in merito a: tempistiche, servizi, forniture e standard qualitativi.
  • Verifica delle anomalie delle offerte, fornendo l’assistenza per le verifiche di offerte anomale da eseguire sulla documentazione consegnata dai concorrenti, tenendo conto di: o Verifica tecnico economica di congruità delle offerte anomale; o Assistenza legale per la valutazione delle giustificazioni presentate da ogni concorrente in merito alla loro legittimità, ed assistenza nella redazione delle eventuali richieste di integrazione, ai fini della corretta gestione dell’intera procedura.
  • Estratto DPR 462/01

Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

  • impianti elettrici di messa a terra;
  • installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
  • inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni

Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a cura del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle succitate è una inosservanza che viene contestata al suddetto da parte di NIL, Ispettorato del Lavoro, ARPA, INAIL (ex ISPESL) ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.P.R. 462/01 sono:

  • Arresto sino a 3 mesi o ammenda da € 258,23 a € 1032,91 in caso di applicazione dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
  • Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da € 2000 a 10.000 in caso di violazione dell’allegato IV del D.lgs 81/08

Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).

Obbligo di richiesta delle verifiche: 

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.

  • Non sono valide quindi, come previsto dal DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti e/o imprese installatrici.
  • Periodicità delle verifiche: Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
  • 2 anni (verifica biennale) per gli impianti di:

– Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili.

– Ambienti a maggior rischio in caso di incendio, definiti da CEI 64-8 sez. 751, ovvero le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco con relativo rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)

– Locali adibiti ad uso medico

– 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi

Praticamente la responsabilità della mancata verifica è totalmente a carico del datore di lavoro, con tutte le conseguenze che ne derivano.

  • Procedure di verifica

In particolare la verifica vera e propria si sviluppa nelle seguenti fasi:

  • esame della documentazione tecnica, relativa all’ impianto da verificare, che deve essere resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell’ intervento. La documentazione tecnica che l’ azienda deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo di impianto e della tipologia di verifica richiesta;
  • esame a vista del luogo e dell’ impianto al fine di controllare che questo sia stato realizzato secondo le indicazioni di progetto e mantenuto secondo le Norme di Legge e tecniche
  • effettuazione di prove sull’ impianto da eseguire secondo le modalità indicate nelle relative Norme e Guide CEI. Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando gli impianti sono istallati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali;

L’esame a vista e le prove devono essere condotti, qualora fosse ritenuto necessario dal verificatore, con il supporto dell’ assistenza tecnica messa a disposizione del committente.

A conclusione delle attività di verifica viene redatto a cura del verificatore il verbale di verifica contenente le seguenti indicazioni:

  • identificazione del committente e dell’ impianto oggetto della verifica;
  • indicazione della tipologia di verifica;
  • data/e di effettuazione della verifica;
  • nome del verificatore che ha effettuato la verifica per conto di Checklab;
  • presenza o meno della documentazione necessaria relativa all’ impianto;
  • indicazione circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti;
  • durata della verifica espressa in ore/uomo;
  • esito della verifica ed elenco delle eventuali Non Conformità riscontrate e relative osservazioni e/o prescrizioni;
  • data della successiva verifica periodica.

Checklab  collabora con partners che operano in sistema di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, (relativo agli Organismi di Ispezione) validato dagli Organi competenti.

Si assicura:

  • la massima trasparenza in relazione a conflitti d’ interesse nell’ espletamento delleoperazioni di verifica;
  • il massimo livello di integrità professionale e competenza tecnica del personale incaricato alle operazioni di verifica;
  • il massimo livello di organizzazione aziendale (personale, mezzi, attrezzature) per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse alle operazioni di controllo o vigilanza;
  • l’ indipendenza del giudizio del personale incaricato alle operazioni di verifica;
  • la riservatezza delle informazioni raccolte nel corso dell’ attività di verifica, a tutti i livelli della sua organizzazione.

 

  • Tipologie di verifica

Checklab è un organismo di verifica di “Tipo A”, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto N° 164 del 23 ottobre 2006, ad effettuare, come previsto dal DPR 462/2001, le seguenti verifiche, ordinarie e straordinarie, per le 4 aree:

  • Verifiche degli impianti di messa a terra BT/MT/AT (Aree II e III)
  • Verifiche impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Area I)
  • Verifiche impianti in luoghi con pericolo di esplosione (Area IV)

Il controllo della sicurezza degli impianti elettrici non può non estendersi anche agli apparecchi elettromedicali che, per loro natura, possono costituire il veicolo per il quale il paziente è sottoposto ai rischi di natura elettrica. L’intimo contatto (invasivo in alcuni casi) dell’apparecchio elettromedicale, o combinazione simultanea di più apparecchi o sistemi elettromedicali, può essere la causa per la quale vengono trasferiti al paziente potenziali elettrici pericolosi o altri elementi di rischio.

La sicurezza degli apparecchi elettromedicali è regolamentata dalla Direttiva 93/42/CE “Dispositivi medici” che, per quanto concerne la sicurezza elettrica fa esplicito riferimento alla Norma CEI EN 62-5 e 66-5 ed alle relative norme particolari. L’Allegato I alla direttiva 93/42 prescrive, a carico del Costruttore:

  • La marcatura CE del dispositivo ed il rilascio di una dichiarazione CE di conformità;
  • Il dispositivo deve essere accompagnato da un manuale d’uso e di manutenzione in lingua italiana;
  • Nella documentazione devono essere indicate le informazioni riguardanti la natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e di taratura necessarie per garantire costantemente il buon funzionamento e la sicurezza del dispositivo.

Per una corretta gestione della sicurezza degli apparecchi elettromedicali risulta opportuno elaborare una scheda, per ciascun apparecchio, nella quale vengono raccolte le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi dell’apparecchio (matricola, modello, anno di costruzione, costruttore, ecc.);
  • Dati relativi alla classificazione (apparecchio di tipo B, BF o CF, doppio isolamento, tipo di alimentazione, ecc.);
  • Dati relativi alle prove iniziali di accettazione, eseguite al momento della messa in servizio;
  • Dati relativi ad interventi di manutenzione, riparazione, guasti, ecc.

I controlli periodici per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali rientrano nel contesto

della manutenzione preventiva che viene generalmente organizzata su due livelli:

Manutenzione preventiva di I° livello

E’ in genere effettuata dall’operatore e comprende tutti i controlli (ispezione a vista o semplici prove) che sono riportati dal Costruttore nel manuale d’uso.

Manutenzione preventiva di II° livello

E’ effettuata da personale qualificato e consiste nell’esecuzione di tutte le verifiche, ispezioni e prove ai fini della sicurezza.  Dal punto di vista dei rischi elettrici comprende

  • Misura della resistenza del conduttore dì protezione
  • Misura della corrente di dispersione verso terra
  • Misura delle correnti di dispersione permanenti e delle correnti ausiliarie nel paziente
  • Misura della corrente di dispersione nell’involucro
  • Verifica della resistenza di isolamento
  • Verifica della documentazione annessa (manuale d’uso e delle targhette di riconoscimento).

Memoria di tali verifiche deve essere riportata su un apposito registro. Le norme non forniscono indicazioni circa la conformazione del registro e lasciano, al Datore di Lavoro la scelta sulle sue caratteristiche (registro, raccolta di schede, ecc.).  L’importante, relativamente ai controlli sugli apparecchi elettromedicali è che siano riportate le seguenti informazioni:

  • L’effettuazione di una specifica verifica
  • Data di esecuzione della verifica
  • Esecutore della verifica
  • Esito della verifica.

Il registro potrebbe anche essere inteso come appendice funzionale della scheda di apparecchio compilata al momento della sua messa in servizio. La periodicità delle verifiche di sicurezza, raccomandata dalla guida CEI 62-148, è, un volta l’anno per le apparecchiature utilizzate in locali di chirurgia e assimilati, una volta ogni due anni per le apparecchiature utilizzate in tutti gli altri tipi di locali come gli studi odontoiatrici.

Una verifica di sicurezza và comunque sempre effettuata dopo interventi di riparazione degli apparecchi.

E’ facoltà del Costruttore di un apparecchio elettromedicale raccomandare una periodicità diversa.